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FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA

 

Istituito dal legislatore a tutela dei danneggiati, il Fondo di Garanzia interviene, nei limiti dei massimali obbligatori, nei seguenti casi:

  • sinistri causati da veicoli usati contro la volontà del proprietario (furto del veicolo), per danni (avvenuti dal giorno successivo alla denuncia presso le autorità competenti) sia alle persone che alle cose (per terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà);  

  • sinistri causati da veicoli non identificati, solo per i danni alle persone (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di € 500,00, in caso di danni gravi alla persona);

  • sinistri causati da veicoli non assicurati, per i danni alle persone ed anche, con una franchigia di € 500,00 per i danni alle cose (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);

  • sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in "liquidazione coatta amministrativa" per danni sia alle persone che alle cose;

  • sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;

  • sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Nel primo, secondo e terzo caso occorre inviare la richiesta di risarcimento danni PROCEDURA ORDINARIA alla CONSAP S.p.A. FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA, - Via Yser, 14 - 00198 Roma (contatti dedicati) e all'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.

Nel quarto, quinto e sesto caso, poiché la legge prevede varie ipotesi, è opportuno, prima di inviare la richiesta di risarcimento, individuare il soggetto cui deve essere trasmessa.

 

INCIDENTI PROVOCATI DA VEICOLI STRANIERI

 

Se l'incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto in Italia occorre inviare la richiesta di risarcimento danni PROCEDURA ORDINARIA, all'UCI - Ufficio Centrale Italiano Corso Sempione 39 20145 Milano uci@pec.ucimi.it che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno.

Se invece l'incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto all'estero, ovvero in uno degli Stati del sistema Carta Verde o da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o immatricolati in Svizzera, ci si può avvalere della particolare procedura prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private) - Capo V - Articoli 151 e seguenti.

Le modalità e la modulistica per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia  dall'assicuratore estero sono descritte sul sito di CONSAP S.p.A. CENTRO DI INFORMAZIONE ITALIANO (contatti dedicati).

Se l'assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere l'intervento di CONSAP S.p.A. ORGANISMO DI INDENNIZZO ITALIANO Via Yser 14 00198 Roma (contatti dedicati).

 

 

DANNI SUBITI IN UNO DEGLI STATI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO A CAUSA DI UN VEICOLO NON IDENTIFICATO O NON ASSICURATO

 

Chi ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro tre mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a CONSAP S.p.A. ORGANISMO DI INDENNIZZO ITALIANO Via Yser 14 00198 Roma (contatti dedicati).

 

 

ALTRI CASI

 

In caso di incidente all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo o in Svizzera, la richiesta di risarcimento va inviata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente avvenuto in Croazia provocato da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo croato).

Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento va inviata al Bureaux del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema Carta Verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni carta verde. (Esempio: incidente provocato in Croazia  da un veicolo immatricolato in Serbia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureaux croato).

 

 

RETE FIN-NET

 

Rete FIN-Net di risoluzione extragiudiziale delle controversie transfrontaliere.

In caso di controversia con un'impresa di assicurazione con sede in uno Stato Membro diverso dall'Italia è possibile tentare la risoluzione in via stragiudiziale utilizzando la rete FIN-NET.

FIN-NET è una rete di cooperazione fra organi nazionali e di risoluzione delle controversie nel settore dei servizi finanziari istituita nell'ambito della Commissione europea. Aderiscono a FIN-NET Ombusdam, Autorità di Vigilanza o in generale sistemi risoluzione delle controversie (ADR), ciascuno nei limiti dei propri poteri e delle proprie competenze.

Accedere alla rete è facilissimo: basta individuare l'organo competente e proporre un reclamo in forma scritta allegando la documentazione necessaria a valutare la problematica.

Il consumatore italiano che vuole attivare la rete non deve far altro che andare nel sito di FIN-NET e verificare se esiste un organo competente nello Stato ove ha sede l'impresa di assicurazione interessata e la relativa procedura da seguire con gli eventuali costi (spesso la procedura è gratuita). Il reclamo può essere presentato direttamente all'organo compente allegando tutta la documentazione necessaria a valutarlo.

In alternativa il reclamo può essere inoltrato tramite l'IVASS Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale 21 00187 Roma tel. 800486661 dall'estero +390642021095 operante dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:30. In quest'ultimo caso è sufficiente chiedere l'attivazione della procedura ed allegare la necessaria documentazione autorizzando la trasmissione dei dati. Le modalità del reclamo sono quelle ordinarie.

Il consumatore di uno Stato membro diverso dall'Italia che ha una controversia con un'impresa di assicurazione italiana può inoltrare reclamo all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale 21 00187 Roma tel. 800486661 dall'estero +390642021095 operante dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:30 - in lingua italiana, inglese o francese, allegando tutta la documentazione necessaria a valutare la problematica. L'IVASS cerca una soluzione della controversia ma non può assumere decisioni vincolanti per le parti.

Il Servizio Tutela del Consumatore dell'IVASS (tel. 800486661 dall'estero +390642021095 operante dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:30) è a disposizione per fornire informazioni sui sistemi esteri di risoluzione delle controversie e sulle relative procedure.