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SINISTRI TRA VEICOLI (R.C.A.)

Al momento del sinistro è fondamentale raccogliere tutti gli elementi utili ed è consigliabile la massima collaborazione tra i conducenti.  

Per i sinistri, che ne abbiano i requisiti e accaduti dal 01 febbraio 2007, è consigliabile, da parte dei danneggiati, accedere alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto C.A.R.D. che consente di ottenere il risarcimento dalla propria Compagnia di Assicurazione. Nella C.A.R.D. sono confluite sia la Convenzione Indennizzo Diretto CID che la Convenzione Terzi Trasportati C.T.T.. Le caratteristiche del sinistro per poter essere liquidato tramite la C.A.R.D. sono le seguenti: deve essere accaduto tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia e obbligatoriamente assicurati per la Responsabilità Civile Auto. Può liquidare i danni al veicolo, i danni alle cose trasportate di proprietà del conducente e/o del proprietario del veicolo, le lesioni al conducente fino al 9% di invalidità permanente e le lesioni dei trasportati senza nessun limite. Quindi non è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto in caso di:

  • incidente accaduto all’estero;

  • incidente con più di due veicoli;

  • danni gravi alla persona del conducente: in questo caso, la procedura può tuttavia  applicarsi al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate, mentre per  i danni gravi  alla persona occorre rivolgersi alla compagnia del veicolo responsabile;

  • incidente tra un veicolo a motore ed uno ad altra propulsione (es. velocipede);

  • incidente che coinvolga ciclomotori o macchine agricole o operatrici non muniti di targa ai sensi  del DPR 6 marzo 2006, n. 153;

  • incidente relativamente al quale non vi è stata collisione tra i due veicoli coinvolti;

  • danni a cose situate all’esterno del veicolo;

  • danni a cose trasportate non appartenenti all’assicurato o al conducente;

  • lesioni a pedoni e/o ad altre persone non trasportate;

  • incidente che coinvolga veicoli immatricolati all’estero;

  • incidente con veicolo non identificato o non assicurato.

Se si ritiene di avere torto anche in parte si ha l'obbligo di effettuare la denuncia presso la propria Compagnia di Assicurazione (entro 3 giorni secondo il C.c.).

Se si ritiene di avere ragione in tutto o in parte si deve inoltrare la richiesta di indennizzo diretto alla propria Compagnia di Assicurazione che deve necessariamente contenere i dati seguenti:

  • data, luogo e ora del sinistro;

  • tipo e targa dei veicoli coinvolti;

  • nome della Compagnia di Assicurazione dei veicoli coinvolti;

  • cognome, nome, indirizzo e numero di telefono dei conducenti dei veicoli coinvolti;

  • generalità dei proprietari dei veicoli coinvolti (se diversi dai conducenti);

  • generalità degli assicurati dei veicoli coinvolti (se diversi dai proprietari e/o conducenti);

  • descrizione dettagliata dell'incidente e dei danni materiali visibili;

  • il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno;

  • generalità di eventuali testimoni;

  • autorità eventualmente intervenute.

Nell’ipotesi di lesioni subite dal conducenti e/o trasportati, la richiesta deve indicare inoltre:

  • l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;

  • l’entità delle lesioni subite;

  • la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;

  • l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;

  • l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.

Se la richiesta di risarcimento diretto non fosse completa, la Compagnia di Assicurazione chiederà le integrazioni necessarie; altrimenti, se fosse riconosciuta la ragione in tutto o in parte, procederà con l'indennizzo.

SCARICA IL MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO DIRETTO

In ogni caso, laddove nel sinistro non vi fossero feriti, la via più semplice e veloce per ottenere l'indennizzo consiste nell'esatta compilazione del MODULO BLU - CID (Constatazione Amichevole), seguendo le istruzioni riportate sul modulo stesso (è importante specificare la dinamica del sinistro, grazie alle colonnine con i relativi casi previsti e grazie allo spazio del grafico, le osservazioni ed i danni materiali visibili). Questa procedura consente all'assicurato, che ha in tutto o in parte ragione, di ottenere il risarcimento in tempi notevolmente più rapidi e direttamente dal proprio assicuratore. Si applica in tutti i casi previsti dalla C.A.R.D. e quando è firmato da entrambi i conducenti.

Se firmato da entrambi, trattenere due copie del modulo e consegnare le rimanenti all'altro conducente. Entrambi gli assicurati devono presentare sollecitamente al proprio assicuratore (entro 3 giorni secondo il C.c.) la denuncia di sinistro, il quale comunicherà il proseguo della procedura. Se non vi è accordo sulle modalità del sinistro può essere utile richiedere l'intervento delle autorità.

Se sarà possibile applicare la procedura CID, i tempi per ottenere il risarcimento saranno più brevi.

In caso contrario si applicherà la procedura prevista dalla C.A.R.D..  

SCARICA IL NUOVO MODULO CID EDITABILE

La PROCEDURA ORDINARIA  si applica a tutti quei sinistri non contemplati dalla C.A.R.D. e prevede che il proprietario del veicolo che ha torto comunichi, entro 3 giorni secondo il C.c, mediante denuncia dettagliata del sinistro alla compagnia che assicura il veicolo, i seguenti dati:

  • data, luogo e ora del sinistro;

  • tipo e targa dei veicoli coinvolti;

  • nome della Compagnia di Assicurazione dei veicoli coinvolti (che si può ricavare anche dal contrassegno esposto sul parabrezza);

  • cognome, nome, indirizzo e numero di telefono dei conducenti dei veicoli coinvolti;

  • generalità dei proprietari dei veicoli coinvolti (se diversi dai conducenti);

  • generalità degli assicurati dei veicoli coinvolti (se diversi dai proprietari e/o conducenti);

  • descrizione dettagliata dell'incidente e dei danni materiali visibili;

  • il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno;

  • generalità di eventuali testimoni;

  • autorità eventualmente intervenute.

A questo punto tale procedura prevede l’istruzione della pratica e la liquidazione del sinistro ad opera della Compagnia di Assicurazione.

Se ciò non si dovesse verificare, il proprietario del veicolo che ha ragione può chiedere il risarcimento dei danni alla Compagnia di Assicurazione della controparte utilizzando il fac-simile.

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I principali RIFERIMENTI NORMATIVI sono i seguenti: 

  • Legge 24/12/1969 n. 990 (istitutiva della r.c.a. obbligatoria);

  • D.P.R. 24/11/1970 n. 973 (regolamento di esecuzione della 990);

  • Legge 26/02/1977 n. 39 ("miniriforma" della 990);

  • D.P.R. 16/01/1981 n. 45 (modifiche al regolamento di esecuzione);

  • D.M. 28/07/1977 (modulo di denuncia di sinistro);

  • D. Lgs. 17/03/1995 n. 175 (liberalizzazione tariffaria);  

  • Legge n.273/2002 (misure per favorire la trasparenza e la concorrenzialità dei servizi assicurativi R.C.Auto);

  • D.M. 31/07/2003 e tabelle economiche previste dalla legge 5 marzo 2001 n. 57;

  • D.L. 07/09/2005 n. 209 Nuovo Codice delle Assicurazioni Private;

  • D.P.R. 18/07/2006 n. 254 Regolamento attuativo Indennizzo Diretto;

  • Convenzione per l'Indennizzo Diretto;

  • Convenzione Multilaterale di Garanzia tra Bureax Nazionali.