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NUOVO SCENARIO ASSICURATIVO & FISCALITA'

Gli ultimi anni hanno visto evolvere notevolmente il rapporto tra il mercato assicurativo (compagnie di assicurazioni e clientela) nei confronti del sistema fiscale.

La riforma riguarda la maggior parte dei contratti assicurativi e in modo particolare quelli del settore previdenziale, che da oggi è organizzato in categorie SPECIFICHE, suddivise per l'esigenza di differenziare i vari regimi fiscali, in relazione alle diverse prestazioni.

Ø      PROTEZIONE
Rientrano nella categoria di protezione tutte le polizze assicurative a copertura del rischio morte, di invalidità permanente superiore al 5% e le Long Term Care (polizze di non autosufficienza).

 

Ø      RISPARMIO
Sono considerate polizze di risparmio tutte quelle operazioni la cui unica componente è quella finanziaria, senza alcuna componente demografica.

 

Ø     PREVIDENZA
Rientrano nella categoria previdenza tutti i contributi volontari versati in forme individuali o collettive attraverso l'adesione a fondi pensione chiusi o aperti e le polizze previdenziali (piani individuali pensionistici - PIP) stipulate con Compagnie assicurative.


Norma comune a tutte le categorie di polizze è l'abolizione dell'imposta governativa del 2,5%. L'eliminazione di tale imposta comporta un vantaggio per il cliente.


PROTEZIONE


TRATTAMENTO FISCALE DEL PREMIO

Per le polizze relative alla copertura vita caso morte e invalidità (compresi i premi vita e infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000), il legislatore, nel riconoscere ad esse una valenza sociale, ha lasciato la possibilità al contribuente di detrarre gli importi pagati nella misura del 19%, fino ad un massimo di € 630,00 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013; poi, per i periodi di imposta successivi, la detrazione sarà nella misura del 19% fino ad un massimo di € 530,00 (Legge 28 ottobre 2013, n. 124).

Per i contratti Long Term Care (garanzia collegata a problemi di non autosufficienza) la detrazione sarà nella misura del 19% fino ad un massimo di € 1.291,14. La detrazione spetterà per gli interi importi predetti qualora il reddito complessivo non ecceda gli € 120.000,00; mentre l’importo massimo detraibile sarà riproporzionato in funzione del rapporto tra l’importo di € 240.000,00 diminuito del reddito complessivo, ed € 120.000,00, qualora il reddito complessivo sia superiore ad € 120.000,00. La detraibilità sarà nulla in caso di reddito superiore ad € 240.000,00.

Norma comune per tutte le polizze di Protezione è l'eliminazione del vincolo minimo dei 5 anni di durata.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI

I capitali pagati in caso di decesso dell'assicurato, non costituiscono reddito imponibile IRPEF pertanto sono esenti da tassazione.

In virtù della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015)  l’esenzione opera esclusivamente per “i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico”.

La Legge di Stabilità 2015 non ha modificato il regime civilistico e fiscale delle polizze vita ai fini successori. Pertanto, in caso di decesso dell’assicurato, le somme corrisposte ai beneficiari continuano a essere percepite jure proprio e, come tali, sono esenti dalle imposte sulle successioni in quanto non concorrono a formare l’asse ereditario.


RISPARMIO


TRATTAMENTO FISCALE DEL PREMIO

In attuazione del nuovo regime fiscale il legislatore ha equiparato le polizze vita di risparmio a operazioni di carattere finanziario e, quindi, queste saranno assoggettate ad un trattamento previsto per le gestioni finanziarie di portafoglio.


TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Le polizze vita classificate come Risparmio, con il nuovo regime fiscale, vengono equiparate a delle gestioni finanziarie.

Pertanto la novità, nella tassazione a scadenza delle prestazioni, consiste nell'introduzione di un fattore di rettifica detto equalizzatore e/o di una riduzione del carico fiscale.

Alla scadenza della polizza viene applicata un' aliquota del 12,5% (regime transitorio per i contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011) o del 20% (in virtù del Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito in Legge n.148 il 14 settembre 2011) o del 26% (per la sola quota dei redditi derivanti da obbligazioni o titoli simili, in virtù del Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito in Legge n.89 il 23 giugno 2014) sulla parte corrispondente alla differenza tra il capitale percepito e la somma dei premi pagati (plusvalenza). Ne deriva che i redditi di capitale maturati e percepiti a iniziare dal primo luglio 2014 sono tassati con un’aliquota del 26% che scende al 20% se i redditi sono stati maturati tra il primo gennaio 2012 e il 30 giugno 2014 e inoltre un’aliquota del 12,5% sui redditi maturati prima del 31 dicembre 2011.
A detta tassazione viene applicato l'equalizzatore per rendere la tassazione equivalente alla tassazione anno per anno e/o una riduzione del carico fiscale in funzione dei titoli pubblici presenti negli investimenti sottostanti.


OPZIONE RENDITA: il capitale maturato viene tassato come sopra descritto, quindi trasformato in rendita con il coefficiente di conversione. Alla rendita verrà applicata, dal sostituto d'imposta, un'aliquota del 12,5%
(regime transitorio per i contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011) o del 20% (in virtù del Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito in Legge n.148 il 14 settembre 2011) o del 26% (per la sola quota dei redditi derivanti da obbligazioni o titoli simili, in virtù del Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito in Legge n.89 il 23 giugno 2014) solo sugli incrementi maturati di anno in anno. Ne deriva che i redditi di capitale maturati e percepiti a iniziare dal primo luglio 2014 sono tassati con un’aliquota del 26% che scende al 20% se i redditi sono stati maturati tra il primo gennaio 2012 e il 30 giugno 2014 e inoltre un’aliquota del 12,5% sui redditi maturati prima del 31 dicembre 2011.


POLIZZE VITA MISTE


TRATTAMENTO FISCALE

Alle polizze vita miste si applicano le disposizioni per la categoria Protezione e Risparmio.
Le polizze vita miste sono contratti aventi per oggetto l'assicurazione di più rischi, in cui è garantita sia una prestazione caso morte che una prestazione in caso di vita (eventualmente esercitabile tramite riscatto della posizione maturata).

Pertanto le Compagnie di assicurazione dovranno indicare in polizza, in percentuale, la parte di premio corrispondente al rischio morte.

Il contraente di una polizza vita mista potrà, quindi, portare in detrazione solo la parte di premio relativa alla quota di protezione.

I capitali erogati in caso di premorienza, ovvero le plusvalenze incassate dai beneficiari dell’assicurato, saranno tassate al 26% a partire dal 2015 con le regole ordinariamente applicabili.

La Legge di Stabilità 2015 non ha modificato il regime civilistico e fiscale delle polizze vita ai fini successori. Pertanto, in caso di decesso dell’assicurato, le somme corrisposte ai beneficiari continuano a essere percepite jure proprio e, come tali, sono esenti dalle imposte sulle successioni in quanto non concorrono a formare l’asse ereditario.

Relativamente alla componente finanziaria i capitali in scadenza (plusvalenze) verranno tassati con una aliquota del 12,5% o del 20% (in virtù del Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito in Legge n.148 il 14 settembre 2011) o del 26% (per la sola quota dei redditi derivanti da obbligazioni o titoli simili, in virtù del Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito in Legge n.89 il 23 giugno 2014) sulla parte corrispondente alla differenza tra il capitale percepito e la somma dei premi pagati (plusvalenza) con equalizzatore per rendere la tassazione equivalente alla tassazione anno per anno e/o una riduzione del carico fiscale in funzione dei titoli pubblici presenti negli investimenti sottostanti. Ne deriva che i redditi di capitale maturati e percepiti a iniziare dal primo luglio 2014 sono tassati con un’aliquota del 26% che scende al 20% se i redditi sono stati maturati tra il primo gennaio 2012 e il 30 giugno 2014 e inoltre un’aliquota del 12,5% sui redditi maturati prima del 31 dicembre 2011.


PREVIDENZA

 

 

Le forme di previdenza possono essere di tipo collettivo e di tipo individuale.
Tra le prime vi sono i Fondi pensione chiusi (di categoria) o aperti, mentre le seconde sono rappresentate dai Piani Individuali Pensionistici (PIP).

Importanti cambiamenti, in tal senso, sono stati introdotti dalla Riforma Maroni (Legge n. 243/2004), che incentiva l'adesione a forme di previdenza complementari (sia individuali che collettive). La legge ha,  infatti, assunto a principio costitutivo del sistema e per tutti la più ampia facoltà di scegliere la forma pensionistica privata che tra tutte si consideri miglior strumento per contenere i possibili fattori di rischio ed accrescere la consistenza del proprio portafoglio previdenziale.

La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. n.252 del 5 dicembre 2005, consente all'iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

 

TRATTAMENTO FISCALE DEL PREMIO

 

La nuova normativa rivoluziona di fatto l'intero sistema previdenziale privato.

In pratica verrà data facoltà al contribuente di dedurre i premi versati in forme di previdenza individuale o collettiva fino al limite di € 5.164,57 di versamenti.

L'adesione alle forme previdenziali individuali può avvenire scegliendo due strade diverse: il fondo pensione aperto o il piano individuale pensionistico.

In presenza di adesione ad una forma di previdenza, da parte di un soggetto fiscalmente a carico, la deduzione spetta a colui che ha in carico l'aderente fino al limite di € 5.164,57 di versamenti.

Si può aderire anche a forme previdenziali collettive per il tramite dei fondi pensione chiusi o negoziali (di categoria), o tramite i fondi pensione aperti ad adesione collettiva.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Tra i principi ispiratori della nuova fiscalità al riconoscimento dei benefici fiscali è contrapposto l'obbligo delle forme pensionistiche individuali o collettive ad erogare la prestazione nella misura minima del 50% sotto forma di rendita vitalizia, ed il restante come capitale.

L'erogazione della prestazione è subordinata al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica e, pertanto, non sarà possibile riscuotere le somme versate in fase di accumulo se non nei casi previsti dalla normativa.

In applicazione delle normativa, le prestazioni pensionistiche in forma di capitale e rendita sono soggette ad imposta sostitutiva dell'15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di adesione superiore al 15° ma con il limite minimo di tassazione pari al 9%. L'imponibile è calcolato al netto della componente finanziaria e dei contributi non dedotti.  

Sui rendimenti finanziari realizzati in fase di erogazione della rendita e del capitale si applica un'imposta sostitutiva del 12,50% su base annua o del 20% (in virtù del Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito in Legge n.148 il 14 settembre 2011) o del 26% (per la sola quota dei redditi derivanti da obbligazioni o titoli simili, in virtù del Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito in Legge n.89 il 23 giugno 2014) sulla parte corrispondente alla differenza tra il capitale percepito e la somma dei premi pagati (plusvalenza). Ne deriva che i redditi di capitale maturati e percepiti a iniziare dal primo luglio 2014 sono tassati con un’aliquota del 26% che scende al 20% se i redditi sono stati maturati tra il primo gennaio 2012 e il 30 giugno 2014 e inoltre un’aliquota del 12,5% sui redditi maturati prima del 31 dicembre 2011.

Per ulteriori informazioni in merito si rimanda al "Documento sul regime fiscale" disponibile nella sezione dedicata alla previdenza.

 

Qualunque sia la forma di previdenza complementare alla quale si aderisce (piano individuale pensionistico o fondo pensione aperto o chiuso) l'obiettivo è costituire una pensione aggiuntiva alla pensione obbligatoria.
Per tale motivo, al termine del percorso, il capitale maturato deve necessariamente trasformarsi in rendita vitalizia con eccezione dei casi previsti dalla normativa.

 

 

ALTRE FORME DI PREVIDENZA 

 

 

La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015) ha apportato alcune modifiche al regime fiscale che interessa le assicurazioni, che sono illustrati di seguito:

  • incremento dell’imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dalle forme pensionisitiche complementari (Fondi Pensione Aperti, PIP, FIP non adeguati al D.Lgs. n.252 del 5 dicembre 2005).

La legge stabilisce l’incremento dall’11% al 20% dell’imposta sostitutiva, prevista dal D.Lgs. n.252 del 5 dicembre 2005, che si applica ogni anno sul risultato netto maturato. L’imposta sarà ridotta in proporzione della parte di rendimento riferibile a investimenti in titoli di Stato o equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%. Si ricorda che il c.d. Decreto Renzi (D.L. 66/2014 convertito nella L. 89/2014) aveva già aumentato la misura dell’imposta sostitutiva dall’11% all’11,50% dal 24 luglio 2014.

Le nuove norme trovano applicazione dal 2014 in avanti. Tuttavia, limitatamente al 2014, viene apportata una mitigazione per evitare che l’aliquota maggiorata riguardi anche i rendimenti già inclusi nelle posizioni riscattate nel corso dell’anno.